ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO
FRA COMBATTENTI
DECORATI AL VALOR MILITARE
ERETTO IN ENTE MORALE
CON
DECRETO
31 MAGGIO 1928 N.
1308
CORTE D'ONORE
STATUTO E REGOLAMENTO
Statuto della Corte d'Onore
I.
Presso ogni Sezione provinciale dell'Istituto del
Nastro Azzurro, è istituita un a Corte d'Onore
composta di decorati al valore, nominata dall'assemblea della Sezione e
convalidata dal Direttorio
Nazionale.
La Corte d'Onore ha un Presidente, due Vice-Presidenti e dieci giudici, tra i quali il Presidente, o
il Vice-Presidente che lo sostituisce, indica per ciascuna vertenza i quattro
giudici che con lui devono formare il turno giudicante.
In casi eccezionali la
Corte può aggregarsi, come consulenti o periti, anche non decorati al valore
che per altezza di intelletto, per fama d'equanimità, per esperienza in
questioni di onore e cavalleresche, le
rechino, occorrendo, un valido aiuto.
La Corte d'Onore giudica
di diritto tutte le vertenze
d'onore tra i soci dell'Istituto. Essa è aperta anche ai cittadini non decorati
che vogliano affidarle la risoluzione delle loro vertenze
d'onore.
Nelle vertenze tra un socio
dell'Istituto e un non socio, se questi si rifiuta di adire alla Corte d'Onore,
il socio potrà ugualmente, da solo, invocarne
il giudizio.
La presentazione di questa
domanda di giudizio basterà a sospendere i termini rituali nelle questioni
cavalleresche.
III.
Basta che una delle parti
accetti la sentenza della Corte d'Onore, pronunciata all'unanimità, perché
la sentenza sia inappellabile.
IV.
E' istituita in Roma una
Corte d'Onore Suprema, composta di decorati al valore e nominata dal Direttorio
Nazionale dell'Istituto del Nastro Azzurro. Il Direttorio Nazionale, in caso di
vacanza di cariche o in attesa di nuove nomine, assume le funzioni della Corte Suprema.
La Suprema Corte d'Onore ha
un Presidente, due Vice-Presidenti e dieci giudici tra i quali il Presidente, o
il Vice-presidente che lo sostituisce, indica per ciascuna vertenza i
quattro giudici che con lui devono formare il turno giudicante.
V.
Alla Corte d'Onore Suprema
dei decorati al Valore sono sottoposte in sede di appello:
a) su richiesta di una delle parti, le vertenze
sulle quali le Corti locali non abbiano potuto pronunciarsi all'unanimità;
b) le vertenze nelle quali, contro la sentenza
pur votata all'unanimità
da una Corte di Sezione, tutte e due le parti chiedano un
giudizio d'appello.
La richiesta di appello
deve pervenire alla Corte Suprema non oltre il 15° giorno dalla notifica della
sentenza.
VI.
Le sentenze della Suprema Corte d'Onore del Nastro
Azzurro sono inappellabili.
VII.
La Corte Suprema si raduna ordinariamente
sei volte all'anno, nel gennaio, nel marzo, nel maggio, nel luglio, nel
settembre, nel novembre.
Il Presidente della Suprema Corte può convocare in sessione
straordinaria tutte le volte che per
numero dei ricorsi lo giudichi necessario.
VIII.
La Suprema
Corte e le Corti d'onore fondate dall'Istituto del Nastro Azzurro giudicano
tutte le questioni morali che vengono loro formalmente sottoposte. È perciò di
loro spettanza anche il giudizio richiesto
da un solo sulla sua condotta morale e sociale in un dato fatto o in un
dato ordine di fatti. Ma le Corti possono estendere le loro indagini anche
oltre la stretta questione sottoposta al loro giudizio.
I X.
La funzione di Presidente e di Giudice
nella Suprema Corte e nelle
Corti d'onore è gratuita.
X.
Non possono far parte della Suprema Corte o delle Corti
d'onore i parenti delle parti in causa e coloro che con esse abbiano o abbiano
avuto questioni d'onore o rapporti d'interesse.
Xl.
Le parti non possono rifiutare
i giudici assegnati
alla Suprema Corte
e alle Corti d'Onore per giudicare
la vertenza.
XII.
Chi domanda il giudizio della Suprema Corte o d'una delle
Corti d'Onore fondate dall'Istituto del Nastro
Azzurro deve presentare:
a) La dichiarazione di accettare a norma dello
Statuto e del Regolamento che lo accompagna, la sentenza della Corte;
b) La concisa
definizione delle questioni
sottoposte alla Corte;
c) Gli atti e i documenti
ch'egli crede utili ad illuminare la Corte;
d) Gli atti e i documenti che la Corte chiederà;
e) L'elenco dei
testimoni.
XlII.
Un regolamento accompagna ed illustra
questo Statuto.
XIV.
Di ogni sentenza della Corte,
oltre la copia da consegnare alla parte o alle parti in
causa, saranno redatte due copie autentiche e firmate da
tutti i giudici. Una sarà conservata nell'archivio
della Corte Suprema.
Delle
sentenze pronunciate dalla Corte Suprema in seguito a ricorso presentate dalle
parti - giusta l'art. 5 del presente statuto - la Corte Suprema manderà una
copia autentica alla Corte di Sezione alla cui giurisdizione appartengono le parti.
La raccolta
delle massime delle
Corti dovrà servire di base al costituendo Codice d'Onore Italiano.
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