Centro Studi di Castel d'Emilio ed Agugliano

Biblioteca Comunale di Agugliano


L'Apporto di Volumi per l'anno 2014 è stato di 5 Volumi
L'Apporto di Volumi per l'anno 2015 è stato di 5 Volumi
L'Apporto di Volumi per l'anno 2016 è stato di 8 Volumi
L'Apporto di Volumi per l'anno 2017 è stato di 7 Volumi
LApporto di Volumi per l'anno 2018 è stato di 8 Volumi
L'Apporto di Volumi per l'anno 2019 è stato di 5 Volumi
L'Apporto di Volumi per l'anno 2020 è stato di 20 volumi

(info:federazione.ancona@istitutonastroazzurro.org)

Mediateca Polverigi

Biblioteca
Fondo Coltrinari
Storia Militare Contenporanea
e Storia Militare delle Marche.

L'Apporto di Volumi per l'anno 2015 è stato di 38 volumi
L'Apporto di Volumi per l'anno 2016 è stato di 196 volumi
L'apporto di Volumi per l'anno 2017 è stato di 75 volumi
L'Apporto di Volumi per l'anno 2018 è stato di 35 Volumi
L'Apporto di Volumi per l'anno 2019 è stato di 3 Volumi
L'Apporto di Volumi per l'anno 2020 è stato di
(Info: federazione.ancona@istitutonastroazzurro.org)

Società Operaia di Mutuo Soccorso Castel d'Emilio

Biblioteca

Fondo Coltrinari


L'apporto di volumi per l'anno 2012 è stato di 10 Volumi
L'apporto di Volumi per l'anno 2013 è stato di 25 Volumi
L'apporto di Volumi per l'anno 2014 è stato di 50 Volumi
L'apporto di Volumi per l'anno 2015 è stato di 35 Volumi
L'Apporto di Volumi per l'anno 2016 è stato di 30 Volumi
L'Apporto di Volumi per l'anno 2017 è stato di 10 volumi
L'Apporto di Volumi per l'anno 2018 è stato di 18 volumi
L'Apporto di Volumi per l'anno 2019 è stato di 6 Volumi
L'Apporto di Volumi per l'anno 2020 è stato di ......
(info:federazione.ancona@istitutonastroazzurro.org

Biblioteca L. Radoni. Fondo Coltrinari

L'apporto di volumi alla Biblioteca L. Radoni -Fondo Coltrinari per il 2008 è stato di 965 Volumi
L'apporto di volumi alla Biblioteca L. Radoni - Fondo Coltrinari per il 2009 è stato 983 Volumi
L'apporto di volumi alla Biblioteca L. Radoni - Fondo Coltrinari per il 2010 è stato di 1003 Volumi
L'apporto di volumi alla Biblioteca L. Radoni - Fondo Coltrinari per il 2011 è stato di 803 Volumi
L'apporto di volumi alla Biblioteca L. Radoni - Fondo Coltrinari per il 2012 è stato di 145 Volumi
L'apporto di volumi alla Biblioteca L. Radoni - Fondo Coltrinari per il 2013 è stato di 215 Volumi
L'apporto di volumi alla Biblioteca L.Radoni - Fondo
Coltrinari per il 2014 è stato di 943 volumi
L'apporto di volumi alla Biblioteca L. Radoni - Fondo Coltrinari per il 2015 è di 523 volumi
L'apporto di volumi alla Biblioteca L. Radoni - Fondo Coltrinari per il 2016 è di 629 volumi
L'apporto di volumi alla Biblioteca L. Radoni - Fondo Coltrinari per il 2017 è di 354 volumi
L'apporto di volumi alla Biblioteca L. Radoni - Fondo Coltrinari per il 2018 è di 106 volumi
L'apporto di volumi alla BibliotecaL. Radoni - Fondo Coltrinari per il 2019 è 23 volumi L'apporto di volumi alla Biblioteca L. Radoni - Fondo Coltrinari per il 2020 è di 10 volumi (aprile) info:federazione.ancona@istitutonastroazzurro.org

Cerca nel blog

martedì 31 maggio 2022

Corti D'Onore. Regolamento 1931

 

REGOLAMENTO

della Corte d' Onore del Nastro Azzurro

 

 

TITOLO I.

 

CORTI D'ONORE PROVINCIALI

          

   A. - Costituzione.

 

Art t. - L'Assemblea Generale delle Sezioni Provinciali elegge ogni biennio un collegio composto di almeno sei Giudici e di un Presidente per il funzionamento della Corte d'onore provinciale. La nomina dei componenti la Corte dovrà essere convalidata dal Direttorio Nazionale.

Art. 2. -Il Presidente nomina tra i Giudici 2 Vice  Presidenti  e  un Segretario.

Art. 3. - In caso di vacanza del posto di Presidente assume la carica il Vice Presidente più anziano. Qualora nel collegio venisse a verificarsi la vacanza di sei posti di giudice per dimissioni o per altra causa, il Presidente della Corte chiederà al Presidente della Sezione la convocazione della Assemblea Generale Straordinaria dei soci per la sostituzione dei Giudici mancanti.

Art. 4. - Il Presidente:

a) ha  la più  alta  funzione  direttiva  e rappresentativa del  Collegio  dei   Giudici;

b) nomina per ogni vertenza un Turno giudicante designando a Presidente uno dei Vice Presidenti qualora non preferisca  presiedere  egli stesso;

c) ha alle sue dipendenze l'ufficio di Segreteria.

Art. 5. - Il Segretario:

a) tiene il ruolo cronologico delle cause, il ruolo delle sentenze e la cassa;

b) riceve le richieste di giudizio inviate alla Corte e le trasmette al Presidente o a chi per esso dopo averle inserite  al ruolo  cronologico;

c) conserva  l'archivio degli originali delle sentenze, i fascicoli delle singole vertenze e i relativi atti e  documenti;

d) trasmette  alla  Corte  Suprema  una  copia  autentica  di  ciascuna  sentenza;

e) amministra  la  Segreteria  rendendo  i  conti  al  Presidente;

f) trasmette alla Presidenza della Sezione Provinciale copia delle sole sentenze riflettenti  decorati  della Provincia siano o no soci.

Art. 6. -- L' Ufficio del Segretario è - in mancanza di sede particolare - presso la Sezione Provinciale dell'Istituto.

 

B. - Funzionamento della Corte

 

Art. 7. - I Turni giudicanti sono composti di quattro Giudici e del Presidente della Corte oppure di uno dei Vice Presidenti da lui designati.

Art. 8. - Il turno giudicante stabilisce per ogni vertenza la sede del giudizio, la comparizione delle parti, i termini, le inchieste, la procedura.

Esso nomina in ogni vertenza un giudice relatore.

Art. 9. - IL giudice relatore ha questi precisi incarichi:

1. cura la esecuzione delle ordinanze del Presidente .

2. riferisce al turno circa le questioni da giudicare.

3. notifica alle parti la composizione e la Sede del Turno giudicante e ogni altro provvedimento istruttorio.

4. raccoglie il parere dei periti e dei consulenti di cui all'art. 1, capo dello Statuto della Corte.

5. cura la corrispondenza della Corte colle parti.

6. è l'estensore della sentenza.

7. notifica  alle  parti  la  sentenza  stessa.

Art. 10. - Il Turno delibera a maggioranza di voti. A parità di  voti prevale il partito a cui accede il Presidente del Turno.

Le sentenze, in doppio originale, sono firmate da tutti i componenti il turno e consegnate dal Relatore al  Segretario  della  Corte.

Il Giudice relatore comunica alle parti a mezzo di lettera raccomandata, i motivi e il dispositivo della sentenza.

Trascorse ventiquattro ore da tale notifica la sentenza diviene esecutiva, salvo il diritto di appello alla Corte Suprema entro il termine di 15 giorni dalla notifica della sentenza nei  casi  previsti  dagli  art. 5 dello Statuto  e 24 del  presente  regolamento.

Art. 11. - Le parti possono farsi rilasciare dalla Segreteria una copia della sentenza autenticata dal Segretario.

Art. 12. - Le parti hanno diritto di provvedere a loro spese alla pubblicazione delle sentenze a mezzo della stampa salvo che la Corte deliberi altrimenti.

 

C. - Richiesta di giudizio.

 

Art. 13. - Le richieste di giudizio debbono essere rivolte al Presidente della Corte d'onore e consegnate al Segretario della Corte stessa.

Alla richiesta, oltre quanto prescrive l'art. 12 dello Statuto della Corte d'Onore, deve essere unita la somma di lire 150 in vaglia postale o bancario, indirizzato al Segretario della Corte d'O nore, quale contributo alle spese di  Segreteria,  nonché la dichiarazione scritta della parte di obbligarsi ad anticipare le maggiori spese occorrenti per inchieste e trasferte dei giudici  fuori sede.

In caso di richiesta unilaterale seguita dalla adesione della controparte, è per questa debito di onore il rifondere  alla parte avversa metà delle spese.

Art. 14. - Qualora la richiesta manchi di uno qualunque degli allegati di cui al presente regolamento, il Segretario non le darà corso finché non risulti corredata di tutti i documenti mancanti.

Art. 15. - Appena il Presidente della Corte abbia ricevuto dal Segretario la regolare richiesta di giudizio, procederà alla nomina del Turno giudicante.

Una volta nominato il  Turno,  non  è concesso  alle  parti  ritirare  la  richiesta  anche  se  questa  sia  unilaterale.

Art. 16. - Le parti possono domandare al Turno un unico rinvio della decisione della controversia per produrre nuovi testi o documenti.

Il Turno giudicante può rifiutare o concedere,  il  rinvio;  nel  secondo  caso  stabilisce il termine definitivo.

 

D. - Delle sanzioni.

 

Art. 17. - Il Turno giudicante, oltre esprimere il proprio giudizio sulle questioni morali e cavalleresche che a lui vengono sottoposte, può stabilire in sentenza sanzioni contro la parte che se ne sia resa  meritevole.

Art. 18. - Queste sanzioni in ordine crescente di gravità sono:

a) la  censura  per  le infrazioni lievi  alle  norme  morali  e cavalleresche;

b) la decadenza dal diritto di ottenere o concedere riparazioni. Essa è inflitta per infrazioni alle norme procedurali che  regolano lo  svolgimento  delle  vertenze cavalleresche;

c) la sospensione a tempo da tale diritto per mancanze o  infrazioni  gravi  ma tali da far presumere sicura l'emenda  della parte  che le ha commesse;

d) la squalifica che fa perdere al colpito ogni considerazione morale e cavalleresca; essa viene inflitta per violazione gravissima alle norme dell'onore.

 

 

TITOLO  II.

 

CORTE  D'ONORE  SUPREMA

 

A - Costituzione e funzionamento

 

Art. 19. - La Sede della Corte Suprema è in Roma: la Sede provvisoria è presso la Segreteria Generale dell'Istituto del Nastro Azzurro.

Il Presidente della Corte Suprema è la  più alta dignità della Corte d'Onore. Esso sarà  nominato  dal  Direttorio  Nazionale.

Art. 20. - Il Presidente nomina tra i Componenti il Collegio due Vice Presidenti e un Segretario.

Art. 21. - Il Segretario conserva I'Archivio delle sentenze, compila il Massimario, tiene la cassa, il protocollo, i registri delle cause

Art. 22. - Il Presidente della Corte Suprema, o chi per esso, nomina per ogni vertenza un Turno giudicante composto di quattro Giudici e del Presidente stesso il quale può farsi sostituire da uno dei Vice Presidenti.

Art. 23. - Ai Turni giudicanti della Corte Suprema, al Giudice Relatore ed alle sentenze si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12.

 

 
B. - Giudizio della Corte Suprema.

 

Art. 24. - La richiesta del giudizio della Corte Suprema si può fare soltanto nei casi previsti  dall'art. 5 dello statuto  della Corte d'Onore entro il termine di 15 giorni dalla data  della  notificazione della sentenza  della Corte d'Onore  sezionale.

Art. 25. - La richiesta  deve essere accompagnata da tutti i documenti di cui all'art. 12 dello  Statuto sociale e dalla somma  di  Lire  200  quale  contributo  per  le spese di  Segreteria  insieme  con la dichiarazione  di  cui  all'art. 13 del  presente  regolamento.

Art. 26. - Appena la richiesta risulti regolare, il Segretario la trasmetterà al Presidente della Corte Suprema e contemporaneamente chiederà alla Corte Sezionale che decise in prima istanza l'invio del fascicolo degli atti e documenti giacenti presso la Corte stessa.

Art. 27. - Il Presidente, nominato il Turno giudicante, ne darà immediata comunicazione agli interessati.

Art. 28. - Le sentenze della Corte Suprema potranno essere rese pubbliche a mezzo della stampa anche se le parti abbiano rinunziato a tale pubblicazione.

Art.  29. - La Corte Suprema deve emettere in  qualunque caso la decisione definitiva senza rinviare la vertenza  per  nuovo  esame  alla  Corte  Sezionale.

Art. 30. - Le sanzioni previste dai precedenti articoli 17 e 18 possono essere applicate anche dalla Corte Suprema.

 

 

 

 

 

venerdì 20 maggio 2022

Corti D'Onore Statuto 1931

 

 

 

 


 

 

 

ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO

 

 

FRA COMBATTENTI  DECORATI AL VALOR MILITARE

ERETTO  IN  ENTE MORALE  CON  DECRETO  31 MAGGIO  1928 N.  1308

 

 

  

 

CORTE D'ONORE

 

 

STATUTO E REGOLAMENTO

 

 

 

Statuto della Corte d'Onore

 

I.

Presso ogni Sezione provinciale dell'Istituto del Nastro Azzurro, è istituita un a Corte d'Onore  composta di decorati al valore, nominata dall'assemblea della Sezione e convalidata  dal  Direttorio  Nazionale.

La Corte d'Onore ha un Presidente,  due Vice-Presidenti  e dieci giudici, tra i quali il Presidente, o il Vice-Presidente che lo sostituisce, indica per ciascuna vertenza i quattro giudici che con lui devono formare il turno giudicante.

In casi eccezionali la Corte può aggregarsi, come consulenti o periti, anche non decorati al valore che per altezza di intelletto, per  fama d'equanimità, per esperienza in questioni di onore e cavalleresche,  le rechino, occorrendo, un  valido aiuto.

 II.

La Corte d'Onore giudica di diritto tutte le vertenze d'onore tra i soci dell'Istituto. Essa è aperta anche ai cittadini non decorati  che vogliano affidarle la risoluzione delle loro vertenze d'onore.

Nelle vertenze tra un socio dell'Istituto e un non socio, se questi si rifiuta di adire alla Corte d'Onore, il socio potrà ugualmente, da solo, invocarne  il  giudizio.

La presentazione di questa domanda di giudizio basterà a sospendere i termini rituali nelle questioni cavalleresche.

 

III.

Basta che una delle parti accetti la sentenza della Corte d'Onore, pronunciata all'unanimità,  perché  la sentenza  sia inappellabile.

IV.

E' istituita in Roma una Corte d'Onore Suprema, composta di decorati al valore e nominata dal Direttorio Nazionale dell'Istituto del Nastro Azzurro. Il Direttorio Nazionale, in caso di vacanza di cariche o in attesa di nuove nomine, assume le funzioni della  Corte Suprema.

La Suprema Corte d'Onore ha un Presidente, due Vice-Presidenti e dieci giudici tra i quali il Presidente, o il Vice-presidente che lo sostituisce, indica per ciascuna vertenza  i  quattro giudici  che con  lui devono formare il turno giudicante.

 

V.

Alla Corte d'Onore Suprema dei decorati al Valore sono sottoposte in sede di appello:

a) su richiesta di una delle parti, le vertenze sulle quali le Corti locali non abbiano potuto pronunciarsi  all'unanimità;

b) le vertenze nelle quali, contro la sentenza pur  votata  all'unanimità  da  una Corte di  Sezione, tutte e due le parti chiedano un giudizio d'appello.

La richiesta di appello deve pervenire alla Corte Suprema non oltre il 15° giorno dalla notifica  della  sentenza.

VI.

Le sentenze della Suprema Corte d'Onore del Nastro Azzurro sono inappellabili.

VII.

La Corte Suprema si raduna ordinariamente sei volte all'anno, nel gennaio, nel marzo, nel maggio, nel luglio, nel settembre, nel novembre.

Il Presidente della Suprema Corte può convocare in sessione straordinaria  tutte le volte che per numero dei ricorsi lo giudichi necessario.

VIII.

La Suprema Corte e le Corti d'onore fondate dall'Istituto del Nastro Azzurro giudicano tutte le questioni morali che vengono loro formalmente sottoposte. È perciò di loro spettanza anche il giudizio richiesto  da un solo sulla sua condotta morale e sociale in un dato fatto o in un dato ordine di fatti. Ma le Corti possono estendere le loro indagini anche oltre la stretta questione sottoposta al loro giudizio.

I X.

La funzione di Presidente e di Giudice nella Suprema Corte e nelle Corti d'onore è  gratuita.

X.

Non possono far parte della Suprema Corte o delle Corti d'onore i parenti delle parti in causa e coloro che con esse abbiano o abbiano avuto questioni d'onore o rapporti  d'interesse.

Xl.

Le parti non possono rifiutare i giudici assegnati alla Suprema Corte e alle Corti d'Onore per giudicare la vertenza.

XII.

Chi domanda il giudizio della Suprema Corte o d'una delle Corti  d'Onore  fondate dall'Istituto  del Nastro  Azzurro  deve presentare:

a) La dichiarazione di accettare a norma dello Statuto e del Regolamento che lo accompagna, la sentenza della Corte;

b)  La  concisa  definizione  delle  questioni  sottoposte  alla  Corte;

c) Gli atti e i documenti ch'egli crede utili ad illuminare la Corte;

d) Gli atti e i documenti che la Corte chiederà;

e) L'elenco  dei  testimoni.

XlII.

Un regolamento accompagna ed illustra questo Statuto.


XIV.

Di ogni sentenza della Corte, oltre la copia da consegnare alla parte o alle parti in causa, saranno redatte due copie autentiche e firmate da tutti i giudici. Una sarà conservata nell'archivio della Corte Suprema.

Delle sentenze pronunciate dalla Corte Suprema in seguito a ricorso presentate dalle parti - giusta l'art. 5 del presente statuto - la Corte Suprema manderà una copia autentica alla Corte di Sezione alla cui giurisdizione  appartengono le parti.

La raccolta  delle  massime  delle  Corti  dovrà  servire di base al costituendo Codice d'Onore Italiano.