REGOLAMENTO
della
Corte d' Onore del Nastro Azzurro
TITOLO I.
CORTI D'ONORE PROVINCIALI
A. - Costituzione.
Art t. - L'Assemblea Generale delle Sezioni Provinciali
elegge ogni biennio un collegio composto di almeno sei Giudici e di un
Presidente per il funzionamento della Corte d'onore provinciale. La nomina dei
componenti la Corte dovrà essere convalidata dal Direttorio Nazionale.
Art. 2. -Il Presidente nomina tra i Giudici 2
Vice Presidenti e un
Segretario.
Art. 3. - In caso di vacanza del posto di Presidente assume
la carica il Vice Presidente più anziano. Qualora nel collegio venisse a
verificarsi la vacanza di sei posti di giudice per dimissioni o per altra
causa, il Presidente della Corte chiederà al Presidente della Sezione la
convocazione della Assemblea Generale Straordinaria dei soci per la
sostituzione dei Giudici mancanti.
Art. 4. - Il Presidente:
a) ha la più alta funzione direttiva e rappresentativa del Collegio dei Giudici;
b) nomina per ogni vertenza un Turno giudicante
designando a Presidente uno dei Vice Presidenti qualora non preferisca presiedere
egli stesso;
c) ha alle sue dipendenze l'ufficio di Segreteria.
Art. 5. - Il Segretario:
a) tiene
il ruolo cronologico delle cause, il ruolo delle sentenze e la cassa;
b) riceve le richieste di
giudizio inviate alla Corte e le trasmette al Presidente o a chi per esso dopo
averle inserite al ruolo cronologico;
c) conserva l'archivio degli originali delle sentenze, i
fascicoli delle singole vertenze e i relativi atti e documenti;
d) trasmette alla
Corte Suprema una
copia autentica di
ciascuna sentenza;
e) amministra la
Segreteria rendendo i
conti al Presidente;
f) trasmette alla Presidenza
della Sezione Provinciale copia delle sole sentenze riflettenti decorati
della Provincia siano o no soci.
Art. 6. -- L' Ufficio del Segretario è - in mancanza di sede particolare - presso la Sezione
Provinciale dell'Istituto.
B. - Funzionamento della
Corte
Art. 7. - I Turni giudicanti sono composti di quattro
Giudici e del Presidente della Corte oppure di uno dei Vice Presidenti da lui
designati.
Art. 8. - Il turno giudicante stabilisce per ogni vertenza
la sede del giudizio, la comparizione delle parti, i termini, le inchieste, la
procedura.
Esso nomina in ogni vertenza un giudice relatore.
Art. 9. - IL giudice relatore ha questi precisi
incarichi:
1. cura la esecuzione delle ordinanze del Presidente .
2. riferisce al turno circa le questioni da giudicare.
3.
notifica alle parti la composizione e la Sede del Turno giudicante e ogni altro provvedimento istruttorio.
4. raccoglie il parere dei periti e dei consulenti
di cui all'art. 1, 2° capo dello Statuto della Corte.
5. cura la corrispondenza della Corte
colle parti.
6. è l'estensore
della sentenza.
7. notifica alle parti
la
sentenza
stessa.
Art. 10. - Il Turno delibera a maggioranza di voti. A
parità di voti prevale il partito a cui
accede il Presidente del Turno.
Le sentenze, in doppio originale, sono firmate da tutti i
componenti il turno e consegnate dal Relatore al Segretario
della Corte.
Il Giudice relatore comunica alle parti a mezzo di lettera
raccomandata, i motivi e il dispositivo della sentenza.
Trascorse ventiquattro ore da tale notifica la sentenza diviene
esecutiva, salvo il diritto di appello alla Corte Suprema entro il termine di
15 giorni dalla notifica della sentenza nei
casi previsti dagli
art. 5 dello Statuto e 24 del presente regolamento.
Art. 11. - Le parti possono farsi rilasciare dalla Segreteria una copia della
sentenza autenticata dal Segretario.
Art. 12. - Le parti hanno diritto di provvedere a loro
spese alla pubblicazione delle sentenze a mezzo della stampa salvo che la Corte
deliberi altrimenti.
C. - Richiesta di giudizio.
Art. 13. - Le richieste di giudizio debbono essere rivolte
al Presidente della Corte d'onore e consegnate al Segretario della Corte
stessa.
Alla richiesta, oltre quanto prescrive l'art. 12 dello
Statuto della Corte d'Onore, deve essere unita la somma di lire 150 in vaglia postale o
bancario, indirizzato al Segretario della Corte d'O nore, quale contributo alle
spese di Segreteria,
nonché la dichiarazione scritta della parte di obbligarsi ad anticipare
le maggiori spese occorrenti per inchieste e trasferte dei giudici fuori sede.
In caso di richiesta unilaterale seguita dalla adesione
della controparte, è per questa debito di onore il rifondere alla parte avversa metà delle spese.
Art. 14. - Qualora la richiesta manchi di uno qualunque
degli allegati di cui al presente regolamento, il Segretario non le darà corso
finché non risulti corredata di tutti i documenti mancanti.
Art. 15. - Appena il Presidente della Corte abbia ricevuto
dal Segretario la regolare richiesta di giudizio, procederà alla nomina del
Turno giudicante.
Una volta nominato il
Turno, non è concesso
alle parti ritirare
la richiesta anche
se questa sia
unilaterale.
Art. 16. - Le parti possono domandare al Turno un unico
rinvio della decisione della controversia per produrre nuovi testi o documenti.
Il Turno giudicante può rifiutare o concedere, il
rinvio; nel secondo
caso stabilisce il termine
definitivo.
D. - Delle sanzioni.
Art. 17. - Il Turno giudicante, oltre esprimere il proprio
giudizio sulle questioni morali e cavalleresche che a lui vengono sottoposte,
può stabilire in sentenza sanzioni contro la parte che se ne sia resa meritevole.
Art. 18. - Queste
sanzioni in ordine crescente di gravità sono:
a) la censura
per
le infrazioni lievi alle norme morali e cavalleresche;
b) la decadenza dal
diritto di ottenere o concedere riparazioni. Essa è inflitta per infrazioni
alle norme procedurali che regolano
lo svolgimento delle
vertenze cavalleresche;
c) la sospensione a tempo da tale diritto per mancanze o infrazioni
gravi ma tali da far presumere
sicura l'emenda della parte che le ha commesse;
d) la squalifica che fa
perdere al colpito ogni considerazione morale e cavalleresca; essa viene
inflitta per violazione gravissima alle norme dell'onore.
TITOLO II.
CORTE D'ONORE
SUPREMA
A - Costituzione e funzionamento
Art. 19. - La Sede della
Corte Suprema è in Roma: la Sede provvisoria è presso la Segreteria Generale
dell'Istituto del Nastro Azzurro.
Il Presidente della Corte
Suprema è la più alta dignità della
Corte d'Onore. Esso sarà nominato dal
Direttorio Nazionale.
Art. 20. - Il Presidente
nomina tra i Componenti il Collegio due Vice Presidenti e un Segretario.
Art. 21. - Il Segretario
conserva I'Archivio delle sentenze, compila il Massimario, tiene la cassa, il protocollo, i registri delle cause
Art. 22. - Il Presidente
della Corte Suprema, o chi per esso, nomina per ogni vertenza un Turno
giudicante composto di quattro Giudici e del Presidente stesso il quale può
farsi sostituire da uno dei Vice Presidenti.
Art. 23. - Ai Turni
giudicanti della Corte Suprema, al Giudice Relatore ed alle sentenze si
applicano le disposizioni dei precedenti articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12.
B. - Giudizio della Corte Suprema.
Art. 24. - La richiesta del giudizio
della Corte Suprema si può fare soltanto nei casi previsti dall'art. 5 dello statuto della Corte d'Onore entro il termine di 15 giorni
dalla data della notificazione della sentenza della Corte d'Onore sezionale.
Art. 25. - La
richiesta deve essere accompagnata da
tutti i documenti di cui all'art. 12 dello
Statuto sociale e dalla somma di Lire 200 quale contributo
per le spese di Segreteria
insieme con la dichiarazione di
cui all'art. 13 del presente
regolamento.
Art. 26. - Appena
la richiesta risulti
regolare, il Segretario la trasmetterà al Presidente della
Corte Suprema e contemporaneamente chiederà
alla Corte Sezionale
che decise in prima istanza l'invio del fascicolo
degli atti e documenti giacenti
presso la Corte stessa.
Art. 27. - Il Presidente, nominato
il Turno giudicante, ne darà immediata comunicazione agli interessati.
Art. 28. - Le sentenze
della Corte Suprema potranno essere rese pubbliche a mezzo della stampa anche
se le parti abbiano rinunziato a tale pubblicazione.
Art. 29. - La Corte
Suprema deve emettere in qualunque caso
la decisione definitiva senza rinviare la vertenza per
nuovo esame alla
Corte Sezionale.
Art. 30. - Le sanzioni
previste dai precedenti articoli 17 e 18 possono essere applicate anche dalla
Corte Suprema.